Sez. 5, Sentenza n. 4 del 26/09/1983 Ud. (dep. 04/01/1984) Rv. 161973 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - OBBLIGO - CONDIZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - OBBLIGO - CONDIZIONE.*
Il giudice di appello deve procedere alla esatta definizione giuridica ogni qual volta gli appellanti chiedono la "degradazione" del reato ad una ipotesi più lieve o deducano l'insussistenza del reato stesso sotto il profilo oggettivo o soggettivo, investendo gli elementi inerenti al fatto reato contestato. (V mass n 089402; (V mass n 098897; (Conf mass n 151333, ed ivi citate; (Conf mass n 145278, ed ivi citate; (Conf mass n 142207, ed ivi citate; (Conf mass n 134900, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)