Sez. L, Sentenza n. 4709 del 29/08/1979 (Rv. 401264 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIA - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DEGLI ASSICURATI DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO - NATURA - VIOLAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIA - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DEGLI ASSICURATI DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO - NATURA - VIOLAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - ESCLUSIONE.*
Poiche il 'regolamento delle prestazioni economiche agli assicuratì deliberato dal consiglio di amministrazione dell'INAM ed approvato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale non costituisce quel regolamento relativo ai 'criteri per l'accertamento del diritto all'assistenza e dell'Obbligo contributivò previsto dall'art 11 della legge 11 gennaio 1943 n 138 e mai emanato, ma concreta l'Esercizio del potere di autorganizzazione propria di ogni ente pubblico, le sue Disposizioni non integrano norme dell'ordinamento giuridico generale e la violazione di esse da parte del giudice del merito non puo essere denunciata in Sede di legittimita ai sensi dell'art 360 n 3 cod proc civ. (contra 3048/78, mass n 392491).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)