Sez. L, Sentenza n. 3048 del 20/06/1978 (Rv. 392491 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - DENUNCIA DI MALATTIA - MODALITA - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INAM - LEGITTIMITA - ONERE DI INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO - MERA RICHIESTA DI INTERVENTO DEL MEDICO CONVENZIONATO - EQUIVALENZA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE PER L'INVIO DEL CERTIFICATO - PERDITA DEL DIRITTO ALL'INDENNITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - DENUNCIA DI MALATTIA - MODALITA - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INAM - LEGITTIMITA - ONERE DI INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO - MERA RICHIESTA DI INTERVENTO DEL MEDICO CONVENZIONATO - EQUIVALENZA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA DEL TERMINE PER L'INVIO DEL CERTIFICATO - PERDITA DEL DIRITTO ALL'INDENNITA - CONDIZIONI.*
Le Disposizioni emanate dal consiglio di amministrazione dell'INAM legittimamente possono disciplinare le modalita della denuncia di malattia ai fini della corresponsione della relativa indennita, prevista dall'art 6 della legge n 138 del 1943 (istitutiva dello INAM), avendo il carattere di regolamento di esecuzione della suddetta legge, nonche rispondendo alla normativa stabilita dall'art 1913 cod civ, per l'avviso all'assicuratore in caso di sinistro, la quale a termini dell'art 1886 cod civ e applicabile anche alle assicurazioni sociali. Pertanto, mentre in osservanza dell'art 7 del regolamento dell'INAM del 10 aprile 1963, e del (modificativo sul punto) regolamento del 9 agosto 1966, entro tre giorni dall'insorgenza della malattia l'assicurato ha l'Onere di inviare il relativo certificato medico alla competente Sezione dell'INAM, e non e equivalente a tale comunicazione la mera richiesta di intervento del medico convenzionato, anche perche quest'ultimo non e un fiduciario, ne un rappresentante dell'INAM; d'altro canto, alla stregua di tale disciplina l'inosservanza del predetto termine per l'invio del certificato medico legittimamente comporta la prevista perdita dell'indennita per il periodo di mancata o ritardata certificazione della malattia, ove l'omissione o il ritardo dell'invio del certificato sia attribuibile anche a sola colpa dell'assicurato, apparendo tale normativa regolamentare perfettamente aderente alla ratio ispiratrice del disposto del secondo comma dell'art 1915 cod civ, in ordine all'inadempimento dell'Obbligo di avviso all'assicuratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)