Sez. L, Sentenza n. 786 del 01/02/1984 (Rv. 433018 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - CARATTERE AGRICOLO O INDUSTRIALE DI UNA DETERMINATA ATTIVITÀ - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - CARATTERE AGRICOLO O INDUSTRIALE DI UNA DETERMINATA ATTIVITÀ - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Nell'indagine diretta a stabilire se una determinata attività (nella specie, molitura delle olive) abbia - ai fini della Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - carattere agricolo od industriale, non può assegnarsi rilievo alla circostanza che gli addetti ad essa siano o no inclusi negli elenchi dei lavoratori agricoli compilati ai sensi del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83), occorrendo, invece, fare riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 206 e 207 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. (V 2653/83, mass n 427538; (V 2340/83, mass n 427193).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)