Sez. L, Sentenza n. 2340 del 30/03/1983 (Rv. 427193 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - NATURA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - NATURA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Nell'indagine diretta a stabilire se l'allevamento del bestiame costituisca attività industriale o agricola ai fini della Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non può assegnarsi rilievo alla circostanza che gli addetti ad essa siano inclusi o meno negli elenchi dei lavoratori agricoli compilati ai sensi del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7 ed occorre prescindere dalla nozione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 cod. civ. e fare, invece, esclusivo riferimento alla compiuta disciplina dettata dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in forza della quale detto allevamento integra attività agricola (oltre che nella ipotesi in cui venga svolto dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole) solo quando si ponga in rapporto di accessorietà, o comunque di collegamento funzionale, rispetto alla coltivazione della terra, mentre è ricondotto, quando si svolga in modo autonomo, alla disciplina stabilita per le attività industriali. (V 6451/81, mass n 417270; (Conf 2234/80, mass n 405908).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)