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Sez. L, Sentenza n. 2653 del 18/04/1983 (Rv. 427538 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ DI MOLITURA DELLE OLIVE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427538-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ DI MOLITURA DELLE OLIVE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Nell'indagine diretta a stabilire se una determinata impresa sia agricola o industriale, al fine dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro occorre prescindere dalla nozione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 cod. civ. e fare esclusivo riferimento alla compiuta disciplina contenuta in proposito negli artt. 206 e 207 del T.U. N. 1124 del 1965, in forza della quale una determinata attività (nella specie, quella di molitura) può ricondursi all'Esercizio dell'impresa agricola solo quando si ponga in rapporto di armonica normalità con l'attività di coltivazione del fondo (escluso nella specie in base alla considerazione della notevolissima sproporzione fra il quantitativo di olive prodotto del fondo coltivato dal titolare del frantoio e quello del medesimo molito). (V 2972/82, mass nn 420878 e 420879; (V 4986/80, mass n 408858; (V 2234/80, mass n 405908).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)