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Sez. 5, Sentenza n. 37910 del 26/04/2017 Ud. (dep. 28/07/2017) Rv. 271218 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE | Bancarotta documentale - Omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili per un periodo inferiore ai tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento - Integrazione del reato di cui all'art. 217, comma 2, legge fall.
Stato
decisa il 2017-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271218-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE

Sussiste il reato di bancarotta semplice documentale anche quando la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non si protragga per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato a carico dell'amministratore della società fallita che non aveva ricoperto la carica per l'intero triennio antecedente alla sentenza di fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)