diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 44783 del 01/10/2013 Cc. (dep. 06/11/2013) Rv. 257438 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Rifiuto di sottoporsi all'accertamento - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Omessa confisca del veicolo - Conseguenze - Annullamento con rinvio - Necessità.
Stato
decisa il 2013-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257438-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE

In tema di rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale del tasso alcolemico, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito affinché vi provveda.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)