Sez. 4, Sentenza n. 48000 del 30/11/2012 Cc. (dep. 12/12/2012) Rv. 254962 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Applicazione della pena su richiesta delle parti - Omessa confisca del veicolo - Annullamento senza rinvio con contestuale applicazione della confisca.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE
In tema di guida in stato di ebbrezza, deve essere annullata senza rinvio la sentenza con cui il giudice di merito applichi la pena su richiesta delle parti, omettendo di disporre la confisca del veicolo; detta sanzione amministrativa accessoria, può essere, infatti, ex art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen., direttamente disposta dal giudice di legittimità, trattandosi di provvedimento consequenziale compatibile con la cognizione di mera legittimità, avuto riguardo all'appartenenza del veicolo all'imputato, accertata in sede di merito, e alla superfluità di un nuovo giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 1, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)