Sez. 4, Sentenza n. 33209 del 02/07/2013 Ud. (dep. 31/07/2013) Rv. 256075 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Applicazione della pena su richiesta delle parti - Omessa confisca del veicolo - Conseguenze - Annullamento con rinvio - Necessità.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito affinchè vi provveda.
Riferimenti normativi: Legge 29/07/2010 num. 120 art. 33 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)