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Sez. 1, Sentenza n. 459 del 22/01/1996 (Rv. 495523 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Produttore agricolo in regime agevolato - Richiesta di rimborso crediti I.V.A. - Omessa dichiarazione di rinuncia al regime agevolato - Sanatoria con condono fiscale - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495523-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di I.V.A, al produttore agricolo, che abbia provveduto ad applicare l'imposta nel modo normale chiedendo il rimborso dei crediti I.V.A senza presentare tempestivamente la dichiarazione di rinuncia al regime agevolato di cui all'art. 34 del d.P.R. 26 settembre 1972 n. 633, non è consentito di sanare tale omissione attraverso le disposizioni relative al condono fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)