Sez. 1, Sentenza n. 6764 del 20/07/1994 (Rv. 487439 - 01)
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazioni - In genere | Dichiarazione I.V.A. - Sottoscrizione - Omissione - Conseguenze - Dichiarazione integrativa ex D.L. n. 429 del 1982 - Presentazione - Efficacia sanante della mancata sottoscrizione - Esclusione.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazioni - In genere
La dichiarazione I.V.A., ove non sottoscritta, è inidonea a produrre gli effetti che la legge le ricollega, in quanto, mancando un elemento essenziale, essa non è riferibile ad un dichiarante, mentre resta irrilevante la mancata espressa previsione, nella specifica disciplina della materia (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), di una sanzione di nullità per le dichiarazioni non sottoscritte dal contribuente o dal suo rappresentante legale o negoziale (art. 37) in quanto, trattandosi di una non dichiarazione, perché non attribuibile ad alcun soggetto, la sua rilevanza deve essere verificata in base ai principi generali dell'ordinamento. Tale mancanza non resta sanata dalla successiva presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, sulla definizione delle pendenze in materia tributaria, in quanto tale provvedimento non ha comportato una remissione in termine, e, in mancanza di una espressa, specifica previsione normativa, esso è insuscettibile di incidere su una dichiarazione originaria, priva di per sè, di effetti giuridici.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)