Sez. 3, Sentenza n. 29286 del 27/03/2015 Cc. (dep. 09/07/2015) Rv. 264301 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO | Giudizio abbreviato - Procedimento in camera di consiglio - Imputato non comparso - Notificazione della sentenza - Necessità - Termine per impugnazione - Decorrenza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO
In tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicchè il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)