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Sez. L, Sentenza n. 2513 del 20/02/2003 (Rv. 560579 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Disciplina ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Ripristino ex sentenza costituzionale n. 134 del 1994.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560579-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (sent. n. 134 del 1994) - le spese processuali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni ove la relativa pretesa non risulti manifestamente infondata e temeraria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)