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Sez. 2, Sentenza n. 20038 del 22/09/2010 (Rv. 614622 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Successione di norme nel tempo - Immediata applicabilità - Limiti - Avvenuto esercizio dello "jus aedificandi" - Deroga - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614622-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)

In tema di distanze fra costruzioni ed in ipotesi di successione di norme nel tempo, le disposizioni più restrittive sopravvenute sono di immediata applicazione, poiché gli strumenti urbanistici locali, essendo essenzialmente diretti alla tutela dell'interesse pubblico nel campo urbanistico, trascendono l'interesse dei privati; ne consegue che, sopravvenuta una nuova regolamentazione, le nuove costruzioni devono ad essa adeguarsi, ancorché l'autorizzazione a costruire fosse legittima sulla base della previgente normativa. Tale principio trova peraltro un limite nel già avvenuto esercizio dello "jus aedificandi", con la concreta attuazione dell'opera, poiché in tale ipotesi la nuova disciplina non può spiegare efficacia retroattiva, né vulnerare situazioni pregresse e già consolidate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 11 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)