Sez. 2, Sentenza n. 1047 del 03/02/1998 (Rv. 512154 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE | Successione nel tempo di norme edilizie - Nuova disciplina più restrittiva - Inapplicabilità alle costruzioni già sorte - Immediata applicabilità della disciplina meno restrittiva - Conseguenze - Costruzione illegittima anche in base allo "ius superveniens" - Ordine di arretramento - Misura.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE
In caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina più restrittiva non è applicabile alle nuove costruzione che al momento della sua entrata in vigore possono considerarsi già sorte, mentre nell'ipotesi di nuove norme meno restrittive, il principio dell'immediata applicabilità dello "ius superveniens" trova unico limite nell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità o non della costruzione, con la conseguenza che non può disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme e che siano consentiti dalla normativa sopravvenuta, né, qualora la costruzione risulti illegittima anche alla stregua della disciplina anche alla stregua della disciplina sopravvenuta, ordinarsene l'arretramento in misura maggiore di quella necessaria ad assicurare il rispetto della nuova prescrizione.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)