Sez. 4, Sentenza n. 47020 del 21/10/2014 Ud. (dep. 13/11/2014) Rv. 260673 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Modifica normativa del trattamento sanzionatorio - Illegalità sopravvenuta della pena - Rilevabilità di ufficio - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minii sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
Riferimenti normativi: Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)