diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 41820 del 02/07/2014 Cc. (dep. 07/10/2014) Rv. 260636 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Modifica normativa del trattamento sanzionatorio - Illegalità sopravvenuta della pena - Rilevabilità di ufficio - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260636-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità ovvero di rinuncia al ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2, Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)