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Sez. 3, Sentenza n. 27066 del 30/04/2014 Ud. (dep. 23/06/2014) Rv. 259390 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Modifica normativa del trattamento sanzionatorio - "Ius superveniens" più favorevole - Rilevabilità di ufficio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259390-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

L'inammissibilità del ricorso in cassazione, per manifesta infondatezza o mancanza di specificità dei motivi, non consente l'applicazione dello "ius superveniens più favorevole". (Fattispecie relativa all'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/90).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/03/2014 num. 26, Legge 16/05/2014 num. 79, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)