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Sez. 4, Sentenza n. 28164 del 28/05/2014 Cc. (dep. 30/06/2014) Rv. 259389 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Modifica normativa del trattamento sanzionatorio - Patteggiamento concordato in epoca antecedente alla modifica normativa - Illegalità sopravvenuta della pena - Configurabilità - Rilevabilità di ufficio - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259389-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, che aveva individuato la pena base in anni due di reclusione, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Decreto Legge 31/12/2013 num. 146 art. 2, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)