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Sez. 3, Sentenza n. 13583 del 21/07/2004 (Rv. 574759 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Domanda giudiziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione - Limiti - Domanda avente ad oggetto l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574759-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

La proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto dedotto in giudizio, pertanto la proposizione di una domanda di adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, ex art. 2932 cod. civ., non spiega efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione volta al risarcimento del danno per inottemperanza dell'obbligo di cessione in proprietà dello stesso immobile, stante l'autonomia fra le due domande.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)