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Sez. 1, Sentenza n. 21758 del 17/11/2004 (Rv. 578227 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Applicazione di criteri indennitari provvisori - Dichiarazione di incostituzionalità - Effetti - Diritto al conguaglio - Termine di prescrizione - Decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità.
Stato
decisa il 2004-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578227-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

Al proprietario del fondo espropriando, il quale, nell'ambito di procedura ablativa, abbia, a norma dell'art. 12 legge 22 ottobre 1971 n. 865, convenuto la cessione volontaria del bene per un corrispettivo determinato, salvo conguaglio, sulla base dei criteri indennitari provvisori di cui alla legge 29 luglio 1980 n. 385, deve riconoscersi, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità di tali criteri, il diritto di ottenere l'equivalente del prezzo di mercato del bene ceduto, in applicazione dell'art. 39 legge 25 giugno 1865 n. 2359, considerato che il suddetto patto non integra mea espressione di autonomia negoziale privata, ma si inserisce in un contratto pubblicistico ove il corrispettivo del trasferimento volontario si correla, in modo vincolato, ai parametri legali circa la determinazione dell'indennità espropriativi; con la conseguenza che alla data di pubblicazione della sentenza (Corte cost. n. 223 del 1983) dichiarativa della predetta incostituzionalità va collocato l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione del diritto dell'espropriato a richiedere il conguaglio, quali che siano le successive modifiche normative apportate al criterio di liquidazione.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)