Sez. 6, Sentenza n. 1572 del 29/03/2000 Cc. (dep. 03/05/2000) Rv. 220536 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Omissione - Ricorso per cassazione - Decorrenza del termine per impugnare - Effettiva conoscenza del provvedimento - Rilevanza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA
In tema di ricorso per cassazione della persona offesa avverso il decreto di archiviazione emesso "de plano" in mancanza del doveroso avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, in mancanza di previsioni di conoscenza legale ai fini della decorrenza del termine di quindici giorni per impugnare vale il momento in cui il soggetto cui spetta il relativo diritto acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)