Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 20/04/1995 (Rv. 491951 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Invalidità ex legge della clausola con la quale l'affittuario si obbliga al rilascio del fondo - Deduzione di detta invalidità - Termine di decadenza di cui all'art. 2113 secondo comma cod. civ. - Applicabilità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE
Il sistema di invalidità e delle decadenze previsto degli artt. 2113 cod. civ. e 23 della legge n. 11 del 1971 delle rinunce e transazioni che hanno ad oggetto i diritti indisponibili derivanti da norme sui contratti agrari non è stato modificato dalle norme, sia pure di carattere generale, della legge n. 203/82 (artt 45, 58) con la conseguenza che l'invalidità della clausola contrattuale importante rinunzia ai diritti dell'affittuario, con la quale quest'ultimo si obbliga al rilascio del fondo, non può essere fatta valere decorso il termine di decadenza di cui all'art. 2113 c. 2 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)