Sez. 3, Sentenza n. 5026 del 21/07/1983 (Rv. 429897 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - RIPARAZIONI URGENTI ALLA CASA COLONICA - CREDITO RELATIVO DELL'AFFITTUARIO - COMPENSAZIONE CON IL CREDITO DEL CONCEDENTE PER CANONI D'AFFITTO - DISCIPLINA EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 ED EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 508 DEL 1973 - PORTATA RISPETTIVA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - RIPARAZIONI URGENTI ALLA CASA COLONICA - CREDITO RELATIVO DELL'AFFITTUARIO - COMPENSAZIONE CON IL CREDITO DEL CONCEDENTE PER CANONI D'AFFITTO - DISCIPLINA EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 ED EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 508 DEL 1973 - PORTATA RISPETTIVA.*
In tema di riparazioni urgenti alla casa colonica - che l'affittuario abbia eseguito direttamente - mentre la norma dell'art. 16 capoverso della legge n. 11 del 1971 consente all'affittuario medesimo di trattenere l'importo delle relative spese all'atto del pagamento del canone, operando così - a quel momento - una compensazione ope legis, la successiva disposizione dell'art. 2 della legge n. 508 del 1973, pur conferendo un maggiore vantaggio all'affittuario, cui consente di opporre un tale credito in compensazione giudiziale a fronte di canoni non pagati, ai fini della purgazione della mora, richiede - avendola espressamente richiamata al terzo comma del suo disposto - sempre l'osservanza da parte dell'affittuario della procedura prevista dall'art. 16 della legge n. 11 del 1971 (parere favorevole dell'ufficio sanitario comunale e contemporaneo avviso al locatore). (V 18/83, mass n 424810; (V 6581/80, mass n 410381; (V 1527/75, mass n 375126).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 16 CORTE COST., Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)