Sez. L, Sentenza n. 6042 del 20/05/1992 (Rv. 477284 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Soggetti - Lavoratori (autonomi e dipendenti) | Braccianti agricoli eccezionali - Configurabilità - Requisito minimo - Numero di giornate lavorative annue superiore a cinquantuno - Effetti - Costituzione automatica del rapporto assicurativo e della fattispecie costitutiva del diritto alle prestazioni.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Soggetti - Lavoratori (autonomi e dipendenti)
Il numero minimo di giornate lavorative annue (più di cinquantuno) rappresenta, ai sensi dell'art. 3 del d.lg. 9 aprile 1946 n. 212, requisito indefettibile per la stessa configurabilità per la stessa configurabilità della categoria dei braccianti agricoli eccezionali ai fini dell'assicurazione contro le malattie comuni, ed integra, quindi, un presupposto necessario per la costituzione "automatica" del relativo rapporto assicurativo (art. 4 del citato decreto), prima di concorrere (con l'evento protetto) ad integrare, del pari automaticamente, la fattispecie costitutiva del diritto alle prestazioni di malattia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)