Sez. L, Sentenza n. 7837 del 21/08/1997 (Rv. 506954 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrice agricola - Diritto alle indennità ex art. 15 della legge n. 1204 del 1971 - Requisiti - Prestazione di attività lavorativa subordinata per cinquantuno giornate lavorative nell'anno di riferimento - Necessità - Provvedimento di iscrizione negli elenchi nominativi - Sindacabilità - Non conformità alla legge - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
In materia di assicurazione di malattia per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura, presupposto indispensabile per l'instaurazione del rapporto assicurativo - anche ai fini del godimento, da parte delle braccianti agricole delle indennità previste dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri - è lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge deve esser fornita dall'interessato, mentre ai suddetti fini l'iscrizione dell'interessato nei relativi elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 convertito con modificazione nella legge 11 marzo 1970, n. 93, non ha rilievo decisivo, trattandosi di un atto amministrativo sindacabile "incidenter tantum" dal giudice ordinario sotto il profilo dell'insussistenza dei requisiti per il conseguimento delle prestazioni assicurative, e da disapplicarsi ove non conforme a legge.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)