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Sez. L, Sentenza n. 12879 del 19/11/1999 (Rv. 531342 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Difetto di legittimazione processuale del fallito - Rilevabilità esclusiva da parte del curatore del fallimento - Rilevabilità d'ufficio o su eccezione della controparte - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531342-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ

Il difetto di legittimazione processuale del fallito è eccezione rilevabile solo dal curatore del fallimento e non può, quindi, essere rilevata d'ufficio o proposta dalla controparte.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)