Sez. L, Sentenza n. 12879 del 19/11/1999 (Rv. 531342 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Difetto di legittimazione processuale del fallito - Rilevabilità esclusiva da parte del curatore del fallimento - Rilevabilità d'ufficio o su eccezione della controparte - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ
Il difetto di legittimazione processuale del fallito è eccezione rilevabile solo dal curatore del fallimento e non può, quindi, essere rilevata d'ufficio o proposta dalla controparte.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)