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Sez. 1, Sentenza n. 11214 del 09/07/1980 Ud. (dep. 28/10/1980) Rv. 146399 - 01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITA DEL FATTO - REQUISITI NECESSARI - QUALITA O QUANTITA DELLE ARMI - OBBLIGO DI CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DA PARTE DEL GIUDICE DI TUTTE LE CIRCOSTANZE DI CAUSA - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146399-01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE SPECIALE DELLA LIEVE ENTITA DEL FATTO - REQUISITI NECESSARI - QUALITA O QUANTITA DELLE ARMI - OBBLIGO DI CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DA PARTE DEL GIUDICE DI TUTTE LE CIRCOSTANZE DI CAUSA - POSSIBILITA.*

La concessione dell'attenuante di cui all'art 5 legge 895/67 e rimessa alla discrezionale valutazione del giudice che, caso per caso, deve avere riguardo oltre che, necessariamente, all'elemento oggettivo della qualita o quantita delle armi, pure ad ogni altra circostanza o acquisizione di causa, anche di natura soggettiva, utile a precisare l'entita del fatto e quindi suscettibile di legittimare il diniego dell'attenuante. (Conf mass nn 140072 e 143525).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)