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Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 15813 del 02/07/2010 (Rv. 619266 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Difensore di fiducia di imputato ammesso al programma speciale di protezione in quanto collaboratore di giustizia - Opposizione avverso decreto di liquidazione degli onorari - Competenza del giudice civile - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Assegnazione alle Sezioni Unite civili della S.C. - Necessità.
Stato
decisa il 2010-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619266-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al decreto di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)