Sez. 3, Ordinanza n. 2000 del 02/05/1996 Cc. (dep. 06/06/1996) Rv. 205469 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Azione civile | Condanna dell'imputato al rimborso delle spese in favore della parte civile - Rientrare nei termini del negozio plurilaterale - Ragione - Fattispecie: inammissibilità di ricorso.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Azione civile
A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice con la decisione con la quale applica la pena, "condanna" l'imputato al rimborso delle spese in favore della parte civile che sia eventualmente costituita, salvo che non reputi, a seguito di un suo esclusivo discrezionale apprezzamento, di doverne operare la compensazione. Ne deriva che la pronuncia della statuizione, che - almeno di norma - è obbligatoriamente conseguente alla sentenza di applicazione della pena, debba necessariamente essersi rappresentata e accettata da parte dell'imputato che abbia avanzato l'istanza del rito speciale o che a questa abbia aderito, se proposta dall'altra parte, venendo quindi a far parte, conseguenzialmente e pur se non espressamente, dei termini del negozio plurilaterale. (Fattispecie relativa ad inammissibilità di ricorso avverso statuizione di condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)