Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21088 del 12/10/2010 (Rv. 614645 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | CERTALEX - Pubblico impiego privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Natura privatistica - Art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 - Obblighi per l'amministrazione datrice di lavoro - Canoni generali di correttezza e buona fede - Applicabilità - Comportamento non conforme a tali precetti - Inadempimento produttivo di danno risarcibile - Sussistenza - Applicabilità alla Regione Sicilia - Configurabilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. Tali norme, che si riferiscono anche alla Regione Sicilia, obbligano la P.A. a valutazioni comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l'Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)