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Sez. L, Sentenza n. 9814 del 14/04/2008 (Rv. 602753 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Natura privatistica - Art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 - Obblighi per l'amministrazione datrice di lavoro - Canoni generali di correttezza e buona fede - Applicabilità - Comportamento non conforme a tali precetti - Inadempimento produttivo di danno risarcibile - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602753-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (Nella specie la S.C., correggendo la motivazione della corte territoriale, la quale aveva impropriamente fatto richiamo alle disposizioni di cui al d.P.R. 30 luglio 1999, n. 286, concernente esclusivamente la valutazione di professionalità dei dirigenti, ha ritenuto non conforme ai precetti di buona fede e correttezza il comportamento della P.A. che, dopo aver soppresso due posizioni dirigenziali, nell'ambito di un processo di ristrutturazione di una direzione regionale, non aveva poi fornito, neppure in giudizio, alcuna prova circa i criteri e le motivazioni relative al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., DPR 30/07/1999 num. 286 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)