Sez. 1, Sentenza n. 305 del 19/01/1990 (Rv. 464887 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - ELEMENTI RILEVANTI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - ELEMENTI RILEVANTI.*
In tema di attribuzione al coniuge divorziato di parte della pensione spettante al coniuge superstite, a seguito della nuova disciplina sostanziale - immediatamente applicabile anche in Sede di legittimità - prevista nell'art. 9, comma terzo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, deve tenersi conto sia della durata del rapporto (comparando la durata del matrimonio sciolto per divorzio con quella del matrimonio sciolto per morte) sia del fatto che il coniuge divorziato cui sarà attribuita una parte della pensione ne è vero e proprio contitolare, sì che nei suoi confronti varranno le norme circa il cumulo dei trattamenti pensionistici (nella specie, il coniuge divorziato era titolare di una pensione sociale). (V 146/88, mass n 456775, sulla prima parte; (V 8994/87, mass n 455753, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)