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Sez. 1, Sentenza n. 4871 del 31/07/1981 (Rv. 415597 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE ANNUALE - APPLICABILITA - DECORRENZA DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA - CONTRASTO CON GLI ARTT 24 E 3 COST - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415597-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RICORSO AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - TERMINE ANNUALE - APPLICABILITA - DECORRENZA DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA - CONTRASTO CON GLI ARTT 24 E 3 COST - INSUSSISTENZA.*

Il ricorso per Cassazione avverso le decisioni della commissione tributaria centrale, in difetto di diversa regolamentazione nella disciplina del contenzioso tributario introdotta dal DPR 26 ottobre 1972 n 636, e soggetto, ai sensi dell'art 327 cod proc civ, a decadenza per decorso del termine di un anno (salva la sospensione durante il periodo feriale), a partire dalla data della pubblicazione delle medesime mediante deposito in segreteria, secondo le formalita di cui all'art 38 primo e secondo comma del detto decreto, ed indipendentemente dagli adempimenti diretti a portare a conoscenza delle parti il dispositivo di tali pronunce (terzo comma del citato art 38). Con riguardo all'applicazione di questo principio, la questione di illegittimita costituzionale delle suddette norme, per contrasto con gli artt 24 e 3 della Costituzione, sotto il profilo del pregiudizio del diritto di difesa, per il decorso del termine di decadenza a prescindere dalla notizia dell'avvenuta pubblicazione della decisione, nonche della disparita di trattamento in danno del contribuente, il quale, ricevendo notificazione del dispositivo a mezzo di ufficiale giudiziario, non avrebbe garanzia di tempestiva conoscenza analoga a quella dell'ufficio (cui il dispositivo stesso e comunicato a cura diretta della segreteria della commissione), e manifestamente infondata, in ordine al primo degli indicati profili, in quanto la parte, ricevuta preventiva comunicazione della data fissata per la decisione (art 27 terzo comma del DPR n 636 del 1972), e al corrente della successiva pubblicazione di quest'ultima, con ampio margine di tempo per acquisirne concreta conoscenza, ed e irrilevante, in ordine al secondo degli indicati profili, in quanto il termine annuale di decadenza opera per il solo fatto della pubblicazione della sentenza, indipendentemente dai menzionati adempimenti circa il notiziamento del dispositivo. (V 1213/81, mass n 411786; (V 56/81, mass n 410445).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 27 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)