Sez. 1, Sentenza n. 56 del 06/01/1981 (Rv. 410445 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE - PUBBLICAZIONE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA EX ART 327 COD PROC CIV - APPLICABILITA - DECORSO DI DETTO TERMINE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE - PUBBLICAZIONE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA EX ART 327 COD PROC CIV - APPLICABILITA - DECORSO DI DETTO TERMINE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Il termine annuale di decadenza ex art 327 cod proc civ trova applicazione anche al ricorso per Cassazione contro le decisioni della commissione tributaria centrale, che, non essendo specificamente disciplinato dal nuovo testo sul contenzioso tributario (DPR 26 ottobre 1972, n 636), e soggetto alla normativa del codice di procedura civile, con la conseguenza che, decorso il predetto termine dalla pubblicazione della decisione ai sensi dell'art 38 del DPR citato, il ricorso e inammissibile. (Conf 4874/80, mass n 408698; (Conf 4845/80, mass n 408673; (Conf 1718/80, mass n 405329; (Conf 698/80, mass n 404129).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)