Sez. 1, Sentenza n. 1852 del 24/03/1982 (Rv. 419698 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONE TRIBUTARIA - DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA DALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE EX ART. 38, PRIMO E SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONE TRIBUTARIA - DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA DALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE EX ART. 38, PRIMO E SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 636 DEL 1972 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Il ricorso per Cassazione avverso le decisioni della commissione tributaria centrale, in difetto di diversa regolamentazione nella disciplina del contenzioso tributario introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, è soggetto, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., a decadenza per decorso del termine di un anno (salva la sospensione durante il periodo feriale), a partire dalla data della pubblicazione delle medesime mediante deposito in segreteria, secondo le formalità di cui all'art. 38 primo e secondo comma del detto decreto, ed indipendentemente dagli adempimenti diretti a portare a conoscenza delle parti il dispositivo di tali pronunce (terzo comma del citato art. 38). Con riguardo all'applicazione di questo principio, la questione di illegittimità costituzionale delle suddette norme, per contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, sotto il profilo del pregiudizio del diritto di difesa, per il decorso del termine di decadenza a prescindere dalla notizia dell'avvenuta pubblicazione della decisione, nonché della disparità di trattamento in danno del contribuente, il quale, ricevendo notificazione del dispositivo a mezzo di ufficiale giudiziario, non avrebbe garanzia di tempestiva conoscenza analoga a quella dell'ufficio (cui il dispositivo stesso e comunicato a cura diretta della segreteria della commissione), e manifestamente infondata, in ordine al primo degli indicati profili, in quanto la parte, ricevuta preventiva comunicazione della data fissata per la decisione (art. 27 terzo comma del d.P.R. n. 636 del 1972), e al corrente della successiva pubblicazione di quest'ultima, con ampio margine di tempo per acquisirne concreta conoscenza, ed è irrilevante, in ordine al secondo degli indicati profili, in quanto il termine annuale di decadenza opera per il solo fatto della pubblicazione della sentenza, indipendentemente dai menzionati adempimenti circa il notiziamento del dispositivo. (V 4516/81, mass n 415225; (V 4016/81, mass n 414668; (V 3259/81, mass n 413844; (Conf 4871/81, mass n 415597).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)