diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 5734 del 27/02/2019 (Rv. 653145 - 04)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE | Appalto privato - Compenso dell'appaltatore - Momento dal quale decorrono gli interessi - Individuazione - Sussistenza di vizi - Richiesta di eliminazione di questi, nonché di risarcimento del danno per l'inesatto adempimento - Conseguenze - Decorrenza degli interessi ed incidenza del d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653145-04

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE

In tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento, sono inesigibili finché questi non siano eliminati od il committente non opti per la riduzione dell'importo a lui spettante. Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta da parte dell'appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito di quest'ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1668, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)