Sez. 3, Sentenza n. 10355 del 07/08/2000 (Rv. 539264 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notifica degli estremi della violazione - Termini - Decorrenza - Dall'accertamento - Nozione Tempo necessario alla individuazione delle norme violate da parte dell'amministrazione - Rilevanza - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il "dies a quo" per il computo del termine dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie. Tuttavia, nel caso in cui gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione siano immediatamente apprezzabili per la evidenza e la semplicità che li connotano, è del tutto irrilevante il tempo che (non il verbalizzante ma) l'amministrazione impiega per l'individuazione della norma violata, che è estranea all'accertamento ed all'apprezzamento della consistenza del fatto che integra la violazione, in riferimento al quale soltanto gli artt. 13, comma 1, e 15 della legge n. 689 del 1981 prevedono attività strumentali all'accertamento.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)