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Sez. 3, Sentenza n. 2088 del 24/02/2000 (Rv. 534341 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notifica degli estremi della violazione - Termini - Decorrenza - Criteri.
Stato
decisa il 2000-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534341-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689 (ovvero di centottanta giorni previsto dall'art. 4 lett. a) della legge 23 dicembre 1986 n. 898 nel caso di violazione dell'art. 2 della legge citata) per la notifica degli estremi dell'infrazione, quando non sia stata possibile la contestazione personale, va inteso come comprensivo del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell'infrazione, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)