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Sez. 1, Sentenza n. 9357 del 11/06/2003 (Rv. 564145 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notifica degli estremi della violazione - Termini - Decorrenza - Dall'accertamento - Nozione - Tempo necessario alla valutazione dei dati afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione - Rilevanza.
Stato
decisa il 2003-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564145-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine concesso dall'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la contestazione degli estremi della violazione, l'"accertamento" deve essere ritenuto comprensivo anche del tempo occorrente per la valutazione dei dati acquisiti, necessaria per la verifica degli elementi soggettivi ed oggettivi della violazione medesima.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)