Sez. 2, Sentenza n. 17858 del 24/11/2003 (Rv. 568398 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI | Ammissibilità - Caratteri e requisiti - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Valutazione globale e sintetica degli indizi - Necessità - Fattispecie in tema di vendita di immobile - 'Retentio possessionis', incongruità del prezzo, accertamento degli uffici finanziari - Rilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI
In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (Nella specie, concernente un'azione di simulazione assoluta di un contratto di compravendita di un immobile, il giudice del merito aveva rigettato la domanda, escludendo la rilevanza di una pluralità di indizi consistenti, tra gli altri, nella 'retentio possessionis' da parte dell'apparente venditore, nella divergenza tra prezzo indicato nel contratto e prezzo accertato dagli uffici finanziari e nel differimento del pagamento del medesimo, senza previsione di alcuna garanzia; la S.C., nell'enunciare il principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo non correttamente applicati i criteri normativi di valutazione delle presunzioni semplici).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)