Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 11/05/2006 (Rv. 588931 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Termine ragionevole - Traducibilità in formule aritmetiche fisse - Esclusione - Apprezzamento in concreto in relazione al singolo procedimento - Necessità - Obbligo del giudice di merito di tener conto dei criteri applicati dalla Corte europea - Sussistenza - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la nozione di ragionevole durata del processo non si presta ad una predeterminazione in termini assoluti, essendo condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie, e come tale va verificata in concreto, ovvero il giudice deve accertare la sussistenza della violazione considerando la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione; inoltre, è fatto obbligo al giudice di merito, nel verificare la sussistenza della violazione, di tener conto dei criteri al riguardo applicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pur conservando detto giudice un autonomo margine di valutazione che gli consente di discostarsi da essi, a condizione che ciò avvenga in maniera ragionevole.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)