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Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008 (Rv. 605125 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Responsabilità del custode - Obbligo di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa - Limiti - Uso improprio della cosa da parte del terzo o del danneggiato - Incidenza sul nesso di causalità - Conseguenze - Fattispecie in ambito condominiale.
Stato
decisa il 2008-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605125-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria - da parte del terzo o del danneggiato - la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché siffatta impropria utilizzazione esclude il nesso di causalità per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ.. (Nella specie la S.C. , sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata con cui era stata affermata la responsabilità del condominio per l'evento dannoso verificatosi nell'immobile di un condomino a causa dell'occlusione della colonna delle acque luride per immisssione anomala, di un assorbente igienico proveniente dalla proprietà esclusiva di un altro condomino, sul rilievo che quest'ultimo fosse rimasto ignoto, malgrado, però, tale fatto non potesse ritenersi nè prevedibile né evitabile da parte del condominio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)