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Sez. 3, Sentenza n. 13337 del 06/10/2000 (Rv. 540855 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO | Responsabilità del custode - Obbligo di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa - Limiti - Uso improprio della cosa da parte del danneggiato - Caso fortuito - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540855-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO

Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)