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Sez. L, Sentenza n. 6302 del 25/10/1983 (Rv. 431041 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - BRACCIANTI AGRICOLI ECCEZIONALI, GIOVANI O DONNE - AMMISSIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431041-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - BRACCIANTI AGRICOLI ECCEZIONALI, GIOVANI O DONNE - AMMISSIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'ammissione dei braccianti agricoli eccezionali, giovani o Donne, all'effettuazione della contribuzione assicurativa nella particolare Forma di prosecuzione volontaria prevista dall'art. 11 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 è condizione necessaria e sufficiente che l'assicurato possa far valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva - calcolati, in difetto di specifica disposizione al riguardo da parte della norma suddetta, con riferimento alle tabelle di contribuzione generale e perciò quantificabili nella misura di trecentocinquanta contributi giornalieri, pari a settanta annui - qualunque sia l'epoca del versamento e, quindi, indipendentemente dall'entità della contribuzione riferibile a ciascun anno, rilevando esclusivamente il menzionato dato complessivo attinente al numero dei contributi. (V 3813/77, mass n 387476).*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)