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Sez. U, Sentenza n. 10430 del 25/11/1996 (Rv. 500774 - 01)

SPORT - CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO | Federazioni sportive - Rapporto di lavoro fra F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) e dipendente con mansioni tecniche - Natura privatistica - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Trasformazione del rapporto da privato a pubblico "ex lege" n. 138 del 1992 - Carattere automatico - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500774-01

SPORT - CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Il rapporto di lavoro tra una Federazione sportiva nazionale (nella specie la Federazione Italiana Nuoto - F.I.N.) ed un lavoratore con mansioni tecniche, che sia stato assunto direttamente dalla Federazione e che presti la propria attività presso una struttura periferica della stessa, ha natura privata e pertanto la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando in contrario l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1992 n. 138, che prevede l'inquadramento nei ruoli del personale del C.O.N.I. del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1990, presso le federazioni sportive nazionali con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, atteso che tale norma non determina l'automatica trasformazione del rapporto da privato a pubblico, in quanto il suddetto inquadramento è subordinato al positivo superamento di un concorso per titoli e di una prova attitudinale.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5, Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 31/01/1992 num. 138 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)