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Sez. U, Sentenza n. 7037 del 23/12/1988 (Rv. 461214 - 01)

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO DI NATURA PRIVATA - LAVORO AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461214-01

SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE - COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO DI NATURA PRIVATA - LAVORO AMMINISTRATIVO - LIMITI.*

Ai sensi dell'art. 14 della legge 23 marzo 1981 n. 91 (sul professionismo sportivo), la possibilità di Costituzione di rapporti di lavoro di natura privata con le federazioni sportive è limitata alle prestazioni di lavoro di carattere tecnico ed a favore degli organi periferici delle medesime, mentre per le attività di amministrazione degli uffici centrali le federazioni devono avvalersi di personale del C.o.N.I., il cui rapporto, di carattere pubblico, è regolato dalla legge 20 marzo 1975 n. 70. Pertanto, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, o, in subordine, di Costituzione ex art. 2932 cod. civ. del rapporto stesso, proposta, nei confronti della F.I.G.C. e del C.o.N.I., da lavoratrici che assumano di aver prestato servizio quali segretarie, e cioè con mansioni di carattere amministrativo e non tecnico, alle dipendenze degli organi centrali della (disciolta) federazione giuoco calcio femminile e della federazione italiana giuoco calcio. (V 931/88, mass n 457292).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)