Sez. 3, Sentenza n. 271 del 19/01/1989 (Rv. 461440 - 01)
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL CONDUTTORE - COSE IMMOBILI (PICCOLE RIPARAZIONI) - IMPIANTI INTERNI ALLA STRUTTURA DEL FABBRICATO - RIPARAZIONE - OBBLIGO A CARICO DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL CONDUTTORE - COSE IMMOBILI (PICCOLE RIPARAZIONI) - IMPIANTI INTERNI ALLA STRUTTURA DEL FABBRICATO - RIPARAZIONE - OBBLIGO A CARICO DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE.*
Non rientrano tra le riparazioni di piccola manutenzione a carico dell'inquilino a norma dell'art. 1609 cod. civ. quelle relative agli impianti interni alla struttura del fabbricato (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al godimento dell'immobile, atteso che, mancando un contatto diretto del conduttore con detti impianti, gli eventuali guasti manifestatisi improvvisamente e non dipendenti da colpa dell'inquilino per un uso anormale della cosa locata, devono essere imputati a caso fortuito od a vetustà e, pertanto, la spesa per le relative riparazioni grava sul locatore che, ai sensi dell'art. 1575, n. 2, cod. civ., deve mantenere costantemente l'immobile in istato da servire all'uso convenuto. (nella specie, alla stregua del principio enunciato, la S.C. ha confermato la pronuncia dei giudici del merito che aveva posto a carico del locatore le spese per la riparazione della vaschetta raccoglitrice delle acque di scarico del bagno escludendo una colpa del conduttore in relazione alla protratta immissione di detersivi nelle tubature in quanto rientrante nell'uso normale, nonché considerando la Rilevanza della spesa perché l'indicato guasto comportava anche il rifacimento del pavimento). (V 2181/78, mass n 391570; (V 2359/73, mass n 365700).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575 n. 2, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)