Sez. 1, Sentenza n. 4756 del 25/07/1986 (Rv. 447464 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RITARDO - INTERESSI DI MORA - LIMITI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RITARDO - INTERESSI DI MORA - LIMITI.*
Le Disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia predeterminata misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della P.a., si riferiscono esclusivamente al pagamento dell'acconto e del saldo del prezzo contrattuale e non sono analogicamente od estensivamente applicabili ad altre diverse ipotesi di ritardato pagamento. Pertanto, nel caso di inadempimento dell'Obbligo dell'amministrazione appaltante per il pagamento dell'importo per varianti eseguite dall'appaltatore, ove sia stato giudizialmente accertato che sono ad essa addebitabili, sono dovuti, oltre gli interessi legali, il risarcimento degli ulteriori danni compresi quelli dipendenti da svalutazione monetaria secondo le regole ordinarie ex art. 1224 cod. civ. soltanto ove specificati e provati. (V 2102/82, mass n 419969, sulla seconda parte; (V 21/78, mass n 389304, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)